la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   La  Regione allo scopo di tutelare e disciplinare la utilizzazione
delle risorse idriche del proprio territorio  coordina,  secondo  gli
indirizzi del programma regionale di sviluppo, l'attivita' degli enti
preposti alla costruzione ed  alla  gestione  degli  impianti  e  dei
servizi di acquedotto.
   A  tal fine promuove, ai sensi dell'art. 6 legge 2 maggio 1976, n.
183 e dell'art. 139 del testo unico delle leggi sugli interventi  nel
Mezzogiorno  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218 e con le modalita'  previste  dal  titolo  IV  del
testo  unico  delle  leggi comunali e provinciali approvato con regio
decreto  3  marzo  1934,  n.  383,  la   costituzione   di   consorzi
comprensoriali di comuni per la gestione delle opere acquedottistiche
costruite o da costruire da parte della Cassa per il mezzogiorno e da
questa trasferite alla Regione ai sensi del suddetto art. 139.
   I  consorzi  sono costituiti, ai sensi dei successivi articoli 4 e
5, sulla base delle linee di  programmazione  che  saranno  elaborate
dalla  Regione  con  il concorso dei comuni ai sensi dell'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616.  I
relativi  ambiti  territoriali  sono definiti tenendo conto sia della
esigenza di raggruppare le opere costruite o in corso di  costruzione
in  schemi  acquedottistici funzionalmente autosufficienti, sia delle
interconnessioni esistenti tra le opere stesse.
   Nel comprensorio Teramano, il consorzio per l'acquedotto del Ruzzo
puo' assumere, con l'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  la
denominazione di consorzio comprensoriale teramano.
   Sono  fatte  salve  le opere acquedottistiche di cui al successivo
art. 26, che vengono gestite da comuni singoli.
   I   consorzi   previsti  dalla  presente  legge  possono  altresi'
provvedere  alla  progettazione  e   costruzione   di   nuove   opere
acquedottistiche a carattere intercomunale.