la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge La Regione allo scopo di tutelare e disciplinare la utilizzazione delle risorse idriche del proprio territorio coordina, secondo gli indirizzi del programma regionale di sviluppo, l'attivita' degli enti preposti alla costruzione ed alla gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto. A tal fine promuove, ai sensi dell'art. 6 legge 2 maggio 1976, n. 183 e dell'art. 139 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e con le modalita' previste dal titolo IV del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la costituzione di consorzi comprensoriali di comuni per la gestione delle opere acquedottistiche costruite o da costruire da parte della Cassa per il mezzogiorno e da questa trasferite alla Regione ai sensi del suddetto art. 139. I consorzi sono costituiti, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, sulla base delle linee di programmazione che saranno elaborate dalla Regione con il concorso dei comuni ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I relativi ambiti territoriali sono definiti tenendo conto sia della esigenza di raggruppare le opere costruite o in corso di costruzione in schemi acquedottistici funzionalmente autosufficienti, sia delle interconnessioni esistenti tra le opere stesse. Nel comprensorio Teramano, il consorzio per l'acquedotto del Ruzzo puo' assumere, con l'entrata in vigore della presente legge, la denominazione di consorzio comprensoriale teramano. Sono fatte salve le opere acquedottistiche di cui al successivo art. 26, che vengono gestite da comuni singoli. I consorzi previsti dalla presente legge possono altresi' provvedere alla progettazione e costruzione di nuove opere acquedottistiche a carattere intercomunale.